1. Fermi restando i provvedimenti previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alle persone che collaborano in modo significativo con l'autorità giudiziaria o con la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti di cui all'articolo 600-bis del codice penale e all'articolo 3 della presente legge, si applicano, in quanto ne sussistano i presupposti, le disposizioni del capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
2. A decorrere dall'anno 2007, lo stanziamento stabilito per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aumentato di 5.580.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. Le questure segnalano ai servizi sociali competenti gli stranieri che sono